LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente decisione sul ricorso proposto dalla
 S.p.a.  Distillerie  Franciacorta  avverso  acc.  redditi  Irpeg-Ilor
 1979-80 e 1981-82;
    Letti gli atti;
    Sentite le parti presenti;
    Udito il relatore dott. Cusimano;
                           RITENUTO IN FATTO
    La  commissione,  ai  sensi  dell'art.  34 del d.P.R. n. 636/1972,
 dispone la riunione al presente ricorso di quelli di cui al  p.g.  n.
 9648,  n.  9649  e  n.  9650, per la evidente connessione oggettiva e
 soggettiva;
    Con  separati  avvisi di accertamento l'ufficio distrettuale delle
 imposte dirette di Brescia rettificava,  agli  effetti  dell'Irpeg  e
 dell'Ilor  per  gli  anni  1979,  1980,  1981 e 1982 sulla base delle
 risultanze  della  verifica  contabile   effettuata   dalla   polizia
 tributaria  di Brescia di cui al processo verbale dell'8 giugno 1984,
 la quale inviava altresi' rapporto all'autorita'  giudiziaria  per  i
 provvedimenti di competenza;
    Avverso   tali   accertamenti   presentava  ricorso  la  societa',
 chiedendone la nullita' in quanto l'ufficio  si  sarebbe  limitato  a
 recepire  gli  elementi contenuti nel p.v. della p.t. di Brescia, per
 mancanza di analiticita', per illegittimita' delle riprese fiscali  e
 per   l'inesistenza   dei   maggiori  ricavi  accertati  in  evasione
 all'I.V.A. Con successiva memoria la societa' ricorrente, essendo  in
 corso un procedimento penale avanti al Tribunale di Brescia per reato
 di evasione all'I.V.A., chiede la sospensione del giudizio in  attesa
 della  sentenza  penale,  ritenuta  preminente e rilevante al fine di
 stabilire se vi sia stato o meno l'omissione dei ricavi.  E,  poiche'
 tale  sospensione e' vietata dal primo comma dell'art. 12 della legge
 7 agosto 1982, n. 516, chiede il rinvio alla Corte costituzionale  di
 tale norma per illegittimita' costituzionale;
    Per  ragioni di priorita', questa sezione ritiene di esaminare per
 prima tale questione, in quanto appare  manifestamente  fondata,  per
 cui si presenta con carattere assorbente rispetto alle altre;
    L'art.  12  citato,  statuendo  che  "in  deroga a quanto disposto
 dall'art. 3  del  c.p.p.  il  processo  tributario  non  puo'  essere
 sospeso" appare in aperto contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 53 della
 Costituzione;
    L'art.   2   della  Costituzione  stabilisce  che  "la  Repubblica
 riconosce  e  garantisce  i  diritti  inviolabili   dell'uomo".   Con
 l'approvazione  dell'art.  12 della legge n. 516/1982 il legislatore,
 abolendo la "pregiudiziale tributaria", non riconosce ne'  garantisce
 i  diritti  inviolabili  del  cittadino, nella fattispecie il diritto
 della societa' di chiedere la sopensione di un  giudizio  in  materia
 tributaria  in  attesa  che l'autorita' giudiziaria si pronunci sulla
 esistenza o meno del reato penale alla base della pretesa tributaria,
 pronuncia ritenuta fondamentale;
    In  materia  civile  l'art. 295 del c.p.c. sancisce la sospensione
 del processo per pregiudiziale penale;
    Perche'  in  materia  tributaria  al  contribuente non deve essere
 riconosciuto lo stesso diritto?
    Il  processo tributario e' modellato su quello civile e non esiste
 quindi alcuna ragione perche' le due fattispecie  siano  trattate  in
 modo diverso.
    Questa  disparita'  di  trattamento  contrasta  con l'art. 3 della
 Costituzione  che  sancisce  "l'eguaglianza  di  tutti  davanti  alla
 legge", eguaglianza che in tal modo non viene piu' rispettata.
    L'art.  12  citato  inoltre,  escludendo  al giudice tributario la
 possibilita' di sospendere il giudizio in  pendenza  di  un  processo
 penale,  il cui giudicato e' ritenuto influente sulla decisione della
 controversia tributaria, limita il diritto  di  difesa,  diritto  che
 spetta ad ogni cittadino in base all'art. 24 della Costituzione;
    Quindi  anche  da  questo  punto  di  vista  non e' manifestamente
 infondata la sua incostituzionalita';
    Il  processo penale infatti offre al ricorrente, imputato di reati
 fiscali, maggiori garanzie e  quindi  una  maggiore  possibilita'  di
 difesa,  non  fosse  altro  perche' nel processo penale e' ammessa la
 prova testimoniale, esclusa invece nel  processo  tributario.  E  poi
 possono  esserci  anche  delle circostanze non conosciute dai giudici
 tributari, perche' vincolati dal segreto dell'istruttoria in corso;
    I  poteri  del  giudice  penale  sono  inoltre maggiori, per cui i
 risultati circa l'accertamento dei fatti, nel caso specifico notevoli
 vendite in evasione d'I.V.A., sono piu' attendibili;
    Da tali risultati il giudice tributario puo' realmente appurare la
 reale capacita' contributiva del soggetto,  in  ragione  della  quale
 esso  deve  "concorrere  alle  spese  pubbliche", secondo il disposto
 dell'art. 53 della Costituzione;
    Il  giudicato  penale,  ai  fini  della  decisione  della presente
 contestazione volta a stabilire  l'effettiva  capacita'  contributiva
 della societa', e' di primaria rilevanza;
    Vietare  pertanto  di  sospendere il giudizio tributario in attesa
 del giudicato penale contrasta apertamente col citato art. 53;
    Questa  sezione quindi, visti gli art. 134 della Costituzione e 23
 della legge 11 marzo 1953, n. 87.